Ci sono situazioni che creano delle vere e proprie storture nelle segnalazioni in Centrale Rischi.
Affrontiamo un “case history” che ha portato ad una situazione gravissima ad un azienda all’interno della propria Centrale Rischi.
Premessa: alcuni anni fa un’azienda, in conseguenza a delle difficoltà finanziarie, si è vista declassare lo standing di merito creditizio in Centrale Rischi fino ad arrivare ad una iscrizione a 𝘀𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 da parte di un istituto di credito con tutte le conseguenze negative che questa iscrizione ha portato come molti di noi sanno.
Negli anni successivi l’azienda ha trovato un accordo con l’istituto di credito per appianare la situazione debitoria utilizzando l’istituto dell’accordo di saldo e stralcio della posizione con la soddisfazione di entrambe le parti.
Fino qui, nulla di che. Una delle tante situazioni di difficoltà finanziarie di un’azienda italiana che ha avuto una soluzione grazie all’accordo.
La vicenda, però, non termina qui, anzi.
Alcune settimane dopo l’azienda si ritrova iscritta a sofferenza da parte di un nuovo soggetto per lo stesso debito che avevano risolto antecedentemente.
Consultando lo studio legale che ha supportato l’azienda per il saldo e stralcio, in breve, sono arrivati a scoprire che il debito originario era stato ceduto in un pacchetto di NPL (crediti deteriorati che le banche cedono per toglierli dai loro bilanci) ad una società finanziaria specializzata nell’acquisto di tali crediti.
Questa società finanziaria ha continuato la segnalazione di sofferenza sulla 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗥𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 dell’azienda in attesa di pagamento del credito vantato (in forza del titolo di nuovo proprietario del credito dopo l’acquisto del pacchetto di NPL dall’istituto proprietario originario).
In breve tempo l’azienda ha fatto valere la propria, oramai, estraneità alla titolarità del debito, avendolo saldato tempo indietro, esso non esisteva piu.
Con il tempo l’istituto originario ha ammesso di aver commesso un errore nell’aver inserito il credito non piu esistente in quel pacchetto di NPL ceduto alla società finanziaria specializzata nell’acquisto di tali crediti deteriorati.
La società finanziaria da parte sua ha dichiarato che non poteva essere a conoscenza del fatto che il credito non esistesse più togliendosi dalla disputa. Su questo punto, però, abbiamo preferito approfondire l’argomento chiedendo un parere all’𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 esperto di diritto bancario e di Centrale Rischi:
“E’ una situazione sicuramente limite ma non cosi rara.
I punti da trattare sono i seguenti:
- La Centrale Rischi
- Sofferenza
- Nuova iscrizione
- Colpa cedente
- Colpa cessionario
- Mancata conoscenza
I pacchetti NPL passati di mano in questi anni sono stati numerosi e ,crediamo, che vicende simili, siano capitate piu di una volta.
Ricordo che la Centrale Rischi o meglio le centrali dei rischi, sia quella tenuta dalla Banca d’Italia, sia quelle tenute dalle altre tanto note società di informazioni creditizie (SIC) quali Crif, Experian e CTC, sono degli strumenti tanto importanti quanto sensibili e pericolosi da utilizzare se non si pongono le dovute attenzioni e se non si hanno le opportune conoscenze dell’argomento.
Detto ciò, è necessario considerare che la segnalazione a sofferenza rappresenta il punto culminante di un sistema di autoprotezione del mondo creditizio mediante il quale, in sostanza, si impedisce qualsiasi accesso al credito al soggetto segnalato.
Esiste una specifica norma che vieta l’effettuazione di segnalazioni con effetto ritorsivo rispetto al cliente ma di questo argomento è opportuno parlare in una sede apposita.
Sul punto, infatti si deve considerare che il primo segnalatore è soggetto all’adempimento di molteplici obblighi, fra cui, anche quello di notiziare la persona o società da segnalare a sofferenza, in anticipo rispetto all’effettuazione della segnalazione, proprio al fine di consentire una adeguata difesa, ovvero di porre rimedio alla problematica in essere con la banca.
Ovviamente il nuovo segnalante è soggetto agli stessi obblighi di valutazione, proprio perché la comunicazione di tali dati, oltre ad essere qualificabili come “riservati” rispetto alla normativa sulla privacy, ingenerano tali e tante conseguenze di carattere negativo a carico del segnalato che, in caso i presupposti non sussistano più o non siano mai esistiti, debbono, inevitabilmente, convincere il nuovo segnalante ad assumere un comportamento diverso.
Se tutto questo non viene effettuato, la conclusione inevitabile e che la responsabilità del primo segnalante viene ad unirsi a quella del nuovo segnalatore.
Per questo motivo, debbo concludere che sussiste la responsabilità anche del nuovo segnalante e quest’ultimo, insieme al primo, sono chiamati a rispondere dei danni che ha subito e subisce il cliente”.