L’interfaccia di analisi, denominata “aCRis webviewer”, favorisce una lettura più intelligibile dei dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia (come forniti dalla stessa in formato .pdf); questi dati si basano in origine su uno schema predefinito di rappresentazione, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati; questa struttura informativa è utilizzata anche nell’interfaccia di analisi ma risulta più semplice e intuitiva rispetto ai dati originari grazie a uno specifico processo di elaborazione e riclassificazione degli stessi dati, secondo logiche bancarie ma orientate all’utilizzo da parte dei soggetti censiti ovvero i soggetti finanziati.

Si rammenta che sono fissate delle soglie di importo per la segnalazione delle posizioni di rischio in CR.

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento):

  • il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è d’importo pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
  • la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;
  • l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
  • il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
  • la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita;
  • l’intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;
  • Il valore delle perdite deve essere pari o superiore a 250 €;
  • l’intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

L’interfaccia di analisi è composta da 4 sezioni:

  • analisi andamentale
  • analisi accordati/utilizzati/sconfinamenti
  • analisi garanzie/analisi informazioni varie
  • reportistica.

Informazioni di compendio a tutte le sezioni di analisi

Variabili di classificazione

Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento dei crediti; sono da considerarsi pertanto degli attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni di interesse.

Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti. 

Durata residua

La variabile di classificazione durata residua indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento. La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool – azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool – altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool – totale. Essa può assumere i valori fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante. I valori fino ad un anno e oltre un anno devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall’eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento derivati finanziari, essa assume il valore non rilevante nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore non rilevante nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione divisa è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze – crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi. 

Essa può assumere i valori corrispondenti a euro e altre valute. Per le operazioni in valuta diversa dall’euro il valore corrispondente a altre valute deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente tale valore deve essere indicato per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall’euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio nella variabile di classificazione tipo attività. Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati accordato e accordato operativo della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione. Gli utilizzi in valuta, ove previsti contrattualmente, danno luogo all’adeguamento dell’accordato e dell’accordato operativo in modo da non far emergere sconfinamenti/margini disponibili dovuti al solo andamento dei tassi di cambio. 

Import-export

La variabile di classificazione import-export indica la finalizzazione dell’operazione all’attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente. La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale e operazioni effettuate per conto di terzi.

Tipo attività

La variabile di classificazione tipo attività consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua: – nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo (“cessione”), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring (“factoring”), gli anticipi s.b.f. su fatture e altri anticipi su effetti e documenti (“anticipi”), le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri rischi autoliquidanti; nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall’euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati, i finanziamenti concessi ai datori di lavoro per corrispondere alle richieste dei dipendenti di avere l’anticipo del TFR in busta paga, le rate di finanziamenti contro cessione del quinto trattenute e non retrocesse, altri rischi a scadenza; – nella categoria di censimento derivati finanziari, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati over the counter (swaps, fras, opzioni, altri contratti derivati); – nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, la tipologia e la natura dell’operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo; – nella categoria crediti ceduti a terzi, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

Stato del rapporto

La variabile di classificazione stato del rapporto fornisce indicazioni sulla situazione qualitativa dei crediti.

Nell’ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile indica la presenza di inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa da oltre i 90 giorni) persistenti.

In particolare sono classificati:

− come inadempienze probabili, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l’intermediario abbia espresso un giudizio circa l’improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.

L’informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall’art. 125 comma 3 del T.U.B.

Nell’ambito della categoria di censimento garanzie ricevute, la variabile di classificazione stato del rapporto indica l’eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l’intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore garanzia non attivata.

Con riferimento alle categorie di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti e rischi autoliquidanti – crediti scaduti, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati. Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall’intermediario.

Per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati. Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela). L’esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale. La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

Tipo garanzia

La variabile di classificazione tipo garanzia fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. 

In particolare essa indica:

  • con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell’affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile tipo garanzia deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
  • nell’ambito della categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
  • nella categoria di censimento garanzie ricevute, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza. Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali previste ai sensi dell’art. 2818 del codice civile che originano da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

  • nei crediti per cassa, i valori pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell’affidato; pluralità di garanzie reali esterne se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; pluralità di garanzie reali e/o privilegi nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell’affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
  • nelle garanzie ricevute, il valore pluralità di garanzie reali esterne e personali quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia

Specifiche tipologie di operazioni

1. Operazioni di factoring

L’intermediario che ha concesso un anticipo a fronte di un’operazione di factoring pro soluto o pro solvendo deve produrre distinte segnalazioni a nome del cedente (nella sezione crediti per cassa) e del debitore ceduto (nella sezione informativa).

In particolare:

– gli anticipi concessi dall’intermediario al cedente a fronte di crediti già sorti e non ancora scaduti vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività;

– il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella sezione informativa nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti.

Nella variabile di classificazione censito collegato va indicato il codice censito del cedente.

La modalità di rappresentazione dell’operazione di factoring cambia nel caso di inadempimento del debitore ceduto. Infatti:

– nel caso della cessione pro soluto, quando l’intermediario cessionario, a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, effettua il pagamento sotto garanzia al cedente, i crediti acquistati pro soluto devono essere segnalati nella categoria di censimento rischi a revoca, valorizzando la sola classe di dati utilizzato o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento sofferenze, a nome del debitore ceduto;

– nel caso di cessioni pro solvendo, quando, a seguito di inadempimento del debitore ceduto, l’intermediario retrocede il credito al cedente, i crediti devono essere segnalati nella categoria di censimento rischi a revoca, valorizzando la sola classe di dati utilizzato o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento sofferenze, a nome del soggetto cedente, sempre che all’inadempimento del debitore ceduto si sia aggiunto l’inadempimento del cedente.

Si considera “pro soluto” l’operazione che realizza in capo all’intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dei criteri di derecognition previsti dai principi contabili internazionali.

Per converso, sono da considerarsi come “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo all’intermediario il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Qualora gli anticipi siano a fronte di cessione di crediti futuri, gli stessi vanno segnalati nella categoria di censimento “rischi a scadenza”, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

In questi casi, ossia quando il debitore ceduto è inadempiente e i crediti “passano” dalla sezione informativa alla sezione “crediti per cassa”, va coerentemente adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i rischi autoliquidanti (l’importo deve essere decurtato dell’anticipo concesso a fronte dei crediti insoluti).

I criteri di segnalazione del factoring si applicano convenzionalmente anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento rischi autoliquidanti indicando nella classe di dati utilizzato le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati accordato e accordato operativo.

Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti. Inoltre, qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti in cui riportare l’ammontare dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Le garanzie su crediti commerciali acquisiti nell’ambito di operazioni di finanziamento connesse con l’attività di factoring non dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi fintantoché il credito commerciale garantito è segnalato in sezione informativa; la garanzia diviene oggetto di rilevazione quando si presentano le condizioni per la segnalazione del credito commerciale in una delle categorie di rischio dei crediti per cassa. Il medesimo criterio si applica alle cessioni di credito e credito commerciale (incluso il forfaiting). Le operazioni di factoring che non prevedono l’erogazione, a favore del cliente, di un anticipo sull’importo dei crediti trasferiti all’intermediario non danno luogo ad alcuna segnalazione in Centrale dei rischi.

2. Operazioni di factoring pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento

A fronte di un’operazione di factoring pro soluto, sottoscritta anche dal debitore ceduto, che prevede:

− il riconoscimento al soggetto cedente dell’ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (maturity factoring);

Le operazioni di maturity factoring pro solvendo sono segnalate secondo i criteri previsti per le operazioni di factoring di cui al precedente par. 1.

− la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti, l’intermediario deve segnalare l’operazione secondo i criteri generali di cui al par. 1 fino alla data di accredito al cedente.

Successivamente:

– le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria rischi autoliquidanti) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella categoria rischi autoliquidanti – crediti scaduti della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati; – il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria rischi a scadenza; nelle classi di dati accordato e accordato operativo del rapporto va convenzionalmente indicato lo stesso importo dell’utilizzato.

3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

Gli anticipi concessi dall’intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, purché l’intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all’incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto, va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti.

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall’intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti), le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in sofferenza.

4. Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi autoliquidanti a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati utilizzato l’importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con “fido a rientro”, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere indicato lo stesso importo dell’utilizzato.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti.

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione censito collegato.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in sofferenza:

– a nome del debitore ceduto, se il credito è stato scontato pro soluto;

– a nome del cedente, se il credito è stato scontato pro solvendo e all’inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l’inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento rischi a scadenza per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Confluiscono nella categoria di censimento rischi autoliquidanti le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell’art. 1260 c.c.94.

La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, indicando nella classe di dati utilizzato le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati accordato e accordato operativo.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito sia scaduto, va inoltre prodotta a suo nome una segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti.

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia pro soluto, l’intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, indicando il codice censito del soggetto cedente nella variabile di classificazione censito collegato.

La cessione di un credito in garanzia è segnalata per cassa in capo al cliente, valorizzando convenzionalmente come tipo garanzia il pegno interno.

I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

6. Operazioni di cessione di credito da intermediari

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi.

In particolare l’intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito del cliente, indicando nella variabile di classificazione censito collegato il codice censito del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo, l’intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, fino all’estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti da intermediari partecipanti e non partecipanti, secondo la forma tecnica dell’operazione originaria.

7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l’intermediario (cedente) cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti nell’ambito dell’ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

a) l’intermediario cedente segnala nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti. Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria) a nome del debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo garanzia (“garanzia per cessione di crediti pro solvendo”). Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala:

– nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell’intermediario cessionario; − nella categoria rischi autoliquidanti;

– crediti scaduti, a nome del cedente originario, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, distinguendoli tra “pagati” e “impagati”, tramite la valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto.

b) L’intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati, indicando, nella variabile di classificazione censito collegato, il codice censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile di classificazione tipo attività in base alla tipologia dell’operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione fenomeno correlato con “operazioni di ricessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

a) l’intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del cedente originario nei rischi autoliquidanti – crediti scaduti, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione stato del rapporto (“pagato” o “impagato”); in caso di inadempimento del debitore ceduto:

– se la ricessione è assistita dalla clausola pro soluto, l’intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;

– se la ricessione è pro solvendo, l’intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell’intermediario cessionario, successivamente segnala l’operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring;

b) l’intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, segnala:-se la ricessione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia:

– se la ricessione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, fintanto che il credito non venga retrocesso all’intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.
– se il credito viene riacquistato dall’intermediario cedente, le segnalazioni devono essere da quest’ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricessione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l’intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la ricessione per estinguere l’esposizione verso il cedente originario, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del medesimo. Coerentemente, l’intermediario cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti.

8. Operazioni di leasing

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario. In particolare, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere segnalato l’ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento.

Nella classe di dati utilizzato deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall’intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l’intermediario deve avvalorare la sola classe di dati accordato per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all’utilizzatore per onorare il debito.

Successivamente, qualora l’utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo mentre nell’utilizzato andrà indicato l’importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all’utilizzatore, l’intermediario dovrà segnalare, a nome dell’utilizzatore, nelle classi di dati accordato e accordato operativo l’importo deliberato dell’operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati utilizzato per un importo pari alle spese sostenute dall’intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

9. Prefinanziamento mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l’operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, valorizzando opportunamente la variabile tipo attività (altri rischi autoliquidanti).

L’importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un’operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l’intero ammontare nella classe di dati accordato della categoria di censimento rischi a scadenza.

10. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i rischi a scadenza. Nella classe di dati accordato deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l’ammortamento, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati utilizzato va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

11. Operazioni di accollo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell’accollante; la posizione dell’accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati valore garanzia e importo garantito un importo pari a quello dell’utilizzato relativo all’operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell’accollante. In caso di mancata adesione all’accollo da parte dell’intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell’accollato. Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

12. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento rischi a scadenza. Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell’ambito della categoria di censimento rischi a revoca, l’eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati accordato, accordato operativo e utilizzato gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell’accredito dell’esercente e il rimborso da parte del cliente.

13. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo – nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall’intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti – devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività. Nella classe di dati utilizzato va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall’intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati accordato e accordato operativo nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato. Devono essere segnalate solo le operazioni della specie che non prevedono l’intervento di una controparte centrale.

14. Operazioni in pool

Trattasi di operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari (di cui uno chiamato “capofila” e gli altri “partecipanti”), con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

I finanziamenti erogati in pool o prestiti sindacati confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all’operazione; ciò anche nell’ipotesi in cui uno o più partecipanti al pool si impegnino a erogare l’intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari. Il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in pool, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa concessi in pool, l’intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

La segnalazione è dovuta solo se la sindacazione ha esito positivo e il finanziamento è stato oggetto di delibera presso ciascuno degli intermediari aderenti al pool.

Se l’intermediario si impegna ad erogare tutto o parte del finanziamento richiesto, deve segnalare il fido concesso nei crediti di cassa, indipendentemente dal perfezionamento della costituzione del sindacato (mandato Fully o Partially Underwritten).

Nel caso di operazioni di factoring in pool nelle quali l’intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell’operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell’importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al pool dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell’ambito dell’operazione medesima.

Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall’intermediario capofila né dai partecipanti.

15. Lettere di patronage

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole lettere di patronage redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un’obbligazione di garanzia per la società patrocinante, cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell’intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinata nei confronti di terzi (c.d. lettere di patronage forti).

Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa. Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i crediti di firma e/o tra le garanzie ricevute a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall’intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell’impegno assunto dal garante, vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

– per i crediti di firma, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati utilizzato;

– per le garanzie ricevute, nella classe di dati valore garanzia deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati importo garantito.

16. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall’intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell’operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l’intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell’intermediario beneficiario.

Questi, a sua volta, deve segnalare l’intermediario garante nella categoria di censimento garanzie ricevute.

17. Apertura di credito documentario all’importazione

Gli impegni assunti dall’intermediario mediante apertura di credito documentario all’importazione vanno segnalati nei crediti di firma – garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, a nome del cliente-importatore.

Qualora l’intermediario provveda, su richiesta del beneficiario-esportatore, al pagamento anticipato del credito documentario (importo nominale scontato pro soluto), se il contratto di apertura di credito documentario prevede l’apertura di uno specifico finanziamento all’importazione, la segnalazione tra i crediti di firma non è più dovuta e il cliente-importatore sarà segnalato per cassa con accordato, accordato operativo e utilizzato pari al valore nominale del credito documentario.

Ove, invece, il contratto non preveda la sostituzione del credito documentario con un finanziamento, l’importatore continuerà ad essere segnalato nei crediti di firma sino alla scadenza del credito documentario.

18. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

La normativa vigente sui ritardi di pagamento prevede la cancellazione degli sconfinamenti segnalati a seguito del ritardo di pagamento di una rata relativa ad un finanziamento a rimborso rateale, quando la regolarizzazione avviene entro i 60 giorni
successivi.

In particolare l’intermediario, decorsi 6 mesi dall’avvenuta regolarizzazione, deve rettificare gli importi precedentemente segnalati portando il valore dell’utilizzato in linea con quello dell’accordato operativo e dell’accordato.

La cancellazione dello sconfinamento è dovuta solo con riferimento alla prima rata regolarizzata con ritardo; con riferimento alle medesime persone fisiche o giuridiche, non devono essere cancellati gli sconfinamenti relativi a ritardi di pagamento successivi alla prima regolarizzazione.

1 – Sezione “Analisi andamentale e Scoring”

Sezione dedicata all’analisi e alla valutazione dell’andamentale CR con monitoraggio di 15 anomalie comportamentali (rischi autoliquidanti-crediti scaduti, rischi autoliquidanti-crediti scaduti di cui impagati, crediti scaduti o sconfinanti da meno di 90 giorni, crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni, sofferenze, sofferenze-crediti passati a perdita, tensione degli utilizzati per singola categoria di affidamento, saldo medio rischi a revoca e aperture di credito a scadenza, diminuzione degli accordati totali maggiore del 20%, diminuzione degli accordati solo per cassa maggiore del 20% , diminuzione enti segnalanti e richieste di prima informazione di tipo 01) l’attribuzione di uno score totale (sia puntuale mese per mese che media 3/6/12 mesi, scala di punteggio da 0 (peggiore) a 100 (migliore), l’attribuzione di score parziali (medio per singola anomalia con riferimento al periodo in analisi, puntuale per singolo mese) nonché il dettaglio di alcune informazioni prettamente qualitative.

1.1 – Rischi autoliquidanti – crediti scaduti/Rischi autoliquidanti – crediti scaduti: di cui impagati

Nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall’intermediario nell’ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali – scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione. 

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall’intermediario.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti. 

La segnalazione non è dovuta se nel mese di rilevazione il credito vantato verso il cedente è stato ceduto ad altro intermediario. 

1.2 – Crediti scaduti o sconfinanti da meno di 90 giorni

Rilevazione di importi scaduti o sconfinamenti da meno di 90 giorni a valere sulle linee di credito di varia natura concesse dal sistema bancario (inadempimenti estemporanei).

1.3 – Crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni

Rilevazione di importi scaduti o sconfinamenti da oltre 90 giorni a valere sulle linee di credito di varia natura concesse dal sistema bancario (inadempimenti persistenti caratterizzanti crediti di tipo deteriorato con o senza superamento delle soglie per considerarli past-due). Questi crediti, se non regolarizzati, possono nel tempo peggiorare la classificazione ovvero caratterizzarsi quali Inadempienze Probabili (UTP) o Sofferenze (per un approfondimento sui crediti deteriorati e, più in generale, sulla classificazione dei crediti e correlato grado di rischio, si veda il seguente dettaglio).

Dettaglio della classificazione dei crediti *

1 – “Bonis ordinario”: esposizioni creditizie vantate nei confronti di Clienti ritenuti solvibili e, quindi, in grado di fare fronte puntualmente al rimborso di tutti i loro debiti nel pieno rispetto delle modalità di rimborso contrattualmente previste;

2 – “Bonis sotto osservazione”: esposizioni creditizie che presentano le medesime caratteristiche delle esposizioni in “Bonis ordinario” ma che vengono comunque separate con un grado di rischio distinto in ragione della rilevazione di lievi o precoci segnali di anomalia che da soli non sono considerati sufficienti per classificare l’esposizione tra i crediti deteriorati;

3 – “Scaduto e/o sconfinante deteriorato”: esposizioni creditizie, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, per le quali l’ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi a livello di Gruppo, per oltre 90 giorni consecutivi, entrambe le soglie di materialità assoluta (pari a 100 Euro per le esposizioni al dettaglio, c.d. retail, e pari a 500 Euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, c.d. non retail, e di materialità relativa (minimo 1% dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e/o sconfinate e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie) con evidenza in CR da parte del sistema bancario;

4 – “Inadempienza probabile”: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali sia ritenuto improbabile che, senza il ricorso ad azioni di tutela, quali l’escussione delle garanzie, il Debitore adempia integralmente, in linea capitale e/o interessi, alle sue obbligazioni creditizie a prescindere dalla presenza di eventuali importi/rate scadute e non pagate (classe senza evidenza in CR da parte del sistema bancario);

5 – “Sofferenza”: esposizioni creditizie nei confronti di Controparti in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente), o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di eventuali garanzie poste a presidio delle esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate (classe con evidenza, anche tramite le rilevazioni infra-mensili data la gravità, in CR da parte del sistema bancario).

1.4 – Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. 

La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

Costituiscono un’eccezione al principio dell’attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. 

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. 

Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. 

Tale criterio deve essere seguito anche dall’intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. 

L’informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell’intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. 

L’invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.

1.5 – Sofferenze – Crediti passati a perdita

Devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. 

Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione. 

Nella categoria deve essere rilevato, per l’intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l’intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione inframensile di passaggio a sofferenza. 

Eventuali sopravvenienze e/o rimborsi del credito superiori all’importo delle perdite già segnalate non sono oggetto di segnalazione. 

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita. 

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l’intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l’eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato. L’intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione fenomeno correlato:

  • differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente al momento della cessione e il prezzo di acquisto
  • ammontare delle eventuali perdite deliberate.

1.6 – Tensione utilizzi

L’alert rileva il rapporto in percentuale tra “utilizzato” e “accordato operativo” determinandone la c.d. tensione degli utilizzi o finanziaria; nel caso delle categorie “rischi autoliquidanti” e “rischi a scadenza” fino al 100% si considera normale il rapporto (alcune banche peraltro, per i soli rischi autoliquidanti, rilevano iniziali segnali di tensione a partire dall’80/90%) mentre oltre il 100% evidente uno sconfinamento (un super-utilizzo o una o più rate di finanziamenti a rimborso con piano rateale impagate); nel caso della categoria “a revoca” il sistema bancario adotta delle soglie di allerta (fino al 75% nessuna evidenza di tensione, oltre il 75% e sino al 90% evidenza di tensione media, oltre il 90% rilevata tensione alta con indicazione di sconfinamento oltre il 100%).

1.7 – Saldo medio (utilizzi a revoca o aperture di credito a scadenza in supero)

L’alert rileva episodi di superamento degli “utilizzati” rispetto agli “accordati operativi” nel corso del mese di riferimento; è l’unica rilevazione riferibile a un intero periodo (un mese nel caso specifico) in ambito CR (tutte le altre rilevazioni sono riferite alla data puntuale di fine mese.

La rilevazione del saldo medio è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

1.8 – Diminuzione accordato totale >20%

Rilevata l’eventuale presenza di una variazione in diminuzione significativa (almeno pari al 20%) dell’accordato totale (crediti per cassa + crediti di firma) rispetto al mese precedente.

1.9 – Diminuzione accordato cassa >20%

Rilevata l’eventuale presenza di una variazione in diminuzione significativa (almeno pari al 20%) del solo accordato per cassa rispetto al mese precedente.

1.10 – Diminuzione enti segnalanti

Rilevata l’eventuale presenza di una variazione in diminuzione degli enti/intermediari bancari/finanziari segnalanti in CR rispetto al mese precedente.

1.11 – Richieste di prima informazione caratterizzate da causale 01 (richiesta concessione fido)

Rilevata la presenza di richieste di prima informazione da parte del sistema bancario (dettaglio per singolo intermediario bancario/finanziario) ovvero richieste di informazioni contenute nella CR da parte di intermediari bancari/finanziari (senza rapporti con il soggetto censito su cui richiesto accesso) per la specifica necessità di valutare il merito di credito andamentale a fronte di una domanda di affidamento ex novo.

2 – Sezione “Analisi accordati/utilizzati/sconfinamenti”

Sezione dedicata all’analisi della struttura (quantitativa) delle concessioni da parte del sistema bancario (totale sistema + singolo intermediario bancario/finanziario) suddivisa per tipologia di linea di credito (categorie di censimento, anche sulla base della natura temporale residua) e per le classi di dato “Accordato”, “Accordato Operativo” e “Utilizzato” con rilevamento di eventuali “Sconfinamenti” (alert di colore giallo, sintomo di deterioramento del credito); nella sezione inoltre disponibile (per singolo importo) un alert caratterizzante la presenza di crediti scaduti/sconfinanti >90 gg (colore rosso) nella classe di dato “Utilizzato”, sintomo di deterioramento del credito.

Classi di dati

Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.

Accordato e accordato operativo

Le classi di dati accordato e accordato operativo devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa. L’accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. 

Condizione necessaria per la segnalazione è che l’affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione del medesimo a una proposta dell’intermediario.

L’accordato operativo rappresenta l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l’accordato operativo indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Se, per le caratteristiche dell’operazione, l’intermediario non ha predeterminato l’ammontare del fido, l’importo da indicare nell’accordato e nell’accordato operativo è pari a quello dell’utilizzato risultante a fine mese.

Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell’accordato e nell’accordato operativo gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l’intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell’accordato e nell’accordato operativo i massimali operativi che l’intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni).

Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell’intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l’azzeramento degli importi segnalati nell’accordato e nell’accordato operativo.

Parimenti, nell’ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate. 

L’eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell’accordato e dell’accordato operativo solo se formalizzate.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all’atto dell’erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un’esposizione dell’intermediario, l’accordato della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell’erogazione del finanziamento, nell’accordato operativo deve essere segnalato l’importo dell’operazione preesistente.

In particolare:

  • se le operazioni sono della stessa natura, nell’accordato va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente
  • se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l’accordato della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell’erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l’utilizzato della precedente operazione; l’eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione

All’atto dell’erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l’accordato rappresenta l’ammontare delle garanzie che l’intermediario ha deliberato di prestare, l’accordato operativo indica l’ammontare delle garanzie che l’intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace. 

Utilizzato

La classe di dati utilizzato deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L’utilizzato rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l’ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, e, nei crediti di firma, l’ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale. 

Si ha formalizzazione dell’accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall’adesione del cliente stesso ad una proposta dell’intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l’adeguamento degli importi dell’accordato e dell’accordato operativo. 

Si precisa che le competenze e gli interessi (contrattuali e di mora) sono segnalati se contabilizzati ed esigibili.

Gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno ricompresi nell’utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti. 

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili

  • se il cliente non ha autorizzato l’addebito in conto e non ha provveduto al pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento rischi a revoca, valorizzando solo la classe dati utilizzato
  • se addebitati in conto in forza dell’autorizzazione del cliente, sono segnalati nell’importo utilizzato secondo le regole generali previste per i finanziamenti
  • le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

Sconfinamento

L’evidenza di un importo in questa classe informativa indica la presenza di un utilizzato in supero di una linea di credito (per cassa e/o di firma) ovvero un utilizzato superiore all’accordato operativo; trattasi quindi della differenza positiva tra l’utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Il suddetto utilizzo in supero è da ritenersi un inadempimento estemporaneo sino a una sua durata di 90 giorni (pur già trattandosi di un segnale di difficoltà finanziaria), oltre i 90 giorni un inadempimento persistente sfociante in un’evidenza di credito da considerarsi già deteriorato (credito scaduto/sconfinante oltre i 90 giorni) al superamento delle soglie normativamente previste (vedere “Crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90 giorni/Dettaglio della classificazione dei crediti”).

La rilevazione è puntuale e riferita all’ultimo giorno del mese.

Saldo medio

L’indicazione del saldo medio è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione.

La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati valore garanzia deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento garanzie ricevute. Il valore garanzia indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell’impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia. Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati valore garanzia va indicato l’importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l’intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie se può escuterle tutte. 

La classe di dati importo garantito deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, e per le garanzie ricevute.

Nei crediti per cassa l’importo garantito è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati utilizzato e il valore del bene oggetto della garanzia.

Se il fido è assistito da privilegio, l’importo garantito non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l’effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l’importo garantito è pari al minore fra il valore della garanzia e l’importo utilizzato dal garantito.

Nell’ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati valore garanzia e importo garantito devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale, i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora, a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia. Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

  • in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell’iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario
  • in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati valore intrinseco deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione. 

Nella classe di dati altri importi va segnalato:

  • per la categoria di censimento operazioni effettuate per conto di terzi, l’ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi
  • per le categorie di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, rischi autoliquidanti – crediti scaduti, il valore nominale dei crediti
  • per la categoria di censimento crediti ceduti a terzi, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione
  • per la categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita, l’ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

Categorie di censimento dei dati CR

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.

Le categorie di censimento sono alla base del modello di rilevazione dei rischi e classificano i rapporti tra l’intermediario segnalante e il soggetto segnalato in quattro classi (crediti per cassa, crediti per firma, garanzie ricevute e derivati finanziari) oltre a una sezione informativa nella quale confluiscono dati con caratteristiche particolari.

2.1 – Crediti per cassa

Sono rappresentati da crediti con cui la banca o la società finanziaria mette a disposizione del cliente affidato una somma di denaro liquido.

Tali crediti possono classificarsi come:

2.1.1 – Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento rischi autoliquidanti le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. 

Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela – diversa da intermediari – l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l’intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. Il rapporto coinvolge, oltre all’intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest’ultimo.

In particolare sono segnalate le operazioni di:

  • anticipo per operazioni di factoring
  • anticipo s.b.f.
  • anticipo su fatture
  • altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali
  • sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto
  • anticipo all’esportazione
  • finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell’art. 1260 c.c.
  • prestiti contro cessione di stipendio o pensione
  • operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l’operazione di mutuo.

Sono suddivisi secondo la durata residua dell’operazione sottostante che può essere sino a 1 anno (autoliquidanti b.t.) o oltre 1 anno/oltre 5 anni (autoliquidanti m.l.t.).

di cui factoring

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di factoring tra la categoria di censimento “rischi autoliquidanti”.

di cui export

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di anticipo all’esportazione tra la categoria di censimento “rischi autoliquidanti”.

2.1.2 – Rischi a scadenza

La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata. 

Nell’ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l’altro, le seguenti operazioni:

  • anticipazioni attive
  • anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring
  • aperture di credito in c/c dalle quali l’intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa
  • leasing
  • mutui
  • finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l’assunzione di un rischio per l’intermediario
  • sconto di portafoglio finanziario diretto
  • prestiti personali
  • prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento
  • pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l’intervento di una controparte centrale
  • altre sovvenzioni attive
  • operazioni in oro nella forma del prestito d’uso
  • operazioni relative alle “campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti” e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51”, qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza
  • finanziamenti ai sensi della legge n. 190/2014, concessi ai datori di lavoro del settore privato (con meno di 50 addetti) per corrispondere alla richiesta dei dipendenti di aver liquidata in busta paga la quota maturanda di TFR
  • operazioni di cessione del quinto per la quota di rate trattenute dall’amministrazione terza ceduta (ATC) e non ancora retrocesse

Sono suddivisi, ai fini dell’analisi, secondo la durata residua dell’operazione sottostante che può essere sino a 1 anno (a scadenza b.t.) o oltre 1 anno/oltre 5 anni (a scadenza m.l.t.).

di cui leasing bt

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di leasing tra la categoria di censimento “rischi a scadenza” con durata residua sino a 1 anno.

di cui leasing mlt

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di leasing tra la categoria di censimento “rischi a scadenza” con durata residua oltre 1 anno/oltre 5 anni.

di cui quote in origine a mlt (a scadenza a bt)

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di finanziamento di qualsiasi natura tra la categoria di censimento “rischi a scadenza” con durata residua sino a 1 anno ma con durata originaria oltre 1 anno/oltre 5 anni.

di cui export

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di anticipo all’esportazione tra la categoria di censimento “rischi a scadenza”.

di cui import

Dettaglio degli importi per classe di dati (accordato, accordato operativo e utilizzato nonché eventuale sconfinamento) in caso di presenza di operazioni di finanziamento all’importazione tra la categoria di censimento “rischi a scadenza”.

2.1.3 – Rischi a revoca

Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa – con o senza una scadenza prefissata – per le quali l’intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa.

Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell’oro; gli importi dell’accordato e dell’accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell’utilizzato. 

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all’attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

2.1.4 – Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. 

Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. 

La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

Costituiscono un’eccezione al principio dell’attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. 

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. 

Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. 

Tale criterio deve essere seguito anche dall’intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. 

L’informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell’intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. 

L’invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.

Informazioni di compendio alla categoria di rischio “Sofferenze”

Accordi formalizzati con la clientela.
In caso di accordo di rinegoziazione formalizzato con un cliente non segnalato a sofferenza, gli importi dell’accordato, dell’accordato operativo e dell’utilizzato devono essere resi coerenti con le previsioni dell’accordo. Ne consegue che, nella rilevazione riferita alla data della rinegoziazione, non devono emergere sconfinamenti e il credito non è più considerato scaduto.
In caso di accordi formalizzati con clienti segnalati a sofferenza:

  • se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze – crediti passati a perdita per la parte eventualmente stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le sofferenze. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;
  • se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga in più soluzioni, l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata. La segnalazione nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita – per il valore dell’importo.

2.1.5 – Crediti di firma

In questa categoria rientrano le garanzie prestate dagli intermediari finanziari su richiesta del cliente, ovvero garanzie attraverso cui la banca si impegna a saldare il debito del proprio cliente verso un terzo creditore nel caso in cui il cliente stesso si rivelasse inadempiente.

La categoria comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. 

La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia. I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. 

Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell’intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia. 

Per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il cure period. 

Pertanto, dal momento in cui viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile, le esposizioni a sofferenza sono riclassificate nella opportuna categoria di censimento dei crediti per cassa, senza attendere il decorso del lasso di tempo di tre mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle Guidelines EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07). 

Nell’ambito della categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione tipo garanzia:

  • le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti
  • le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito “pro solvendo”
  • le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006, la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell’art.11 del T.U.B.

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall’intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l’intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

Informazioni di compendio alla sezione “Analisi accordati/utilizzati/sconfinamenti”

Totale cassa bt

Somma di tutti gli importi riferibili alle categorie di rischio contemplate tra quelle per cassa e con durata residua sino a 1 anno (per tutte le classi di dato “accordato”, “accordato operativo” e “utilizzato” nonché per “sconfinamento”).

Totale cassa mlt

Somma di tutti gli importi riferibili alle categorie di rischio contemplate tra quelle per cassa e con durata residua oltre a 1 anno (per tutte le classi di dato “accordato”, “accordato operativo” e “utilizzato” nonché per “sconfinamento”).

Totale cassa

Somma dei totali a bt e a mlt riferibili alle categorie di rischio contemplate tra quelle per cassa (per tutte le classi di dato “accordato”, “accordato operativo” e “utilizzato” nonché per “sconfinamento”).

Totale

Somma del totale cassa (a bt + a mlt) e del totale crediti di firma.

Numero enti segnalanti

Numero degli enti/intermediari bancari/finanziari segnalanti informazioni e dati in CR con dettaglio per singolo mese e singolo ente/intermediario e per singola classe di dato (accordato/accordato operativo/utilizzato nonché sconfinamento).

3 – Sezione “Garanzie/Informazioni varie”

3.1 – Garanzie

Nella sottosezione vengono riportate le garanzie rilasciate al sistema bancario (con dettaglio per singolo ente/intermediario bancario/finanziario) nell’interesse del soggetto affidato (personali, reali, plurali) nonché le garanzie prestate al sistema bancario nell’interesse di un terzo soggetto da parte del soggetto censito.

Sono quindi le garanzie reali (ovvero basate su beni reali, come un’immobile) o personali (che gravano cioè sul garante e su tutto il suo patrimonio, come la fideiussione) fornite alla banca da un soggetto diverso dall’affidato (garanzie esterne) o dall’affidato stesso (garanzie interne).

Sono comprese le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l’aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti.

Nel caso di garanzie esterne, entrambi i soggetti verranno segnalati nella CR, in virtù di un rapporto garante-garantito.

In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell’apposita variabile di classificazione (tipo garanzia):

  • le garanzie reali esterne (pegno, ipoteca, privilegio), cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato (ad es. terzo datore di ipoteca, terzo datore di pegno)
  • le garanzie reali interne, cioè le garanzie costituite dall’affidato (pegno, ipoteca, privilegio)
  • le garanzie personali di “prima istanza”
  • le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all’accertamento dell’inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

nonché

  • i contratti autonomi di garanzia
  • gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate
  • le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell’intermediario a soggetti non residenti
  • le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione
  • i patti di riacquisto stipulati nell’ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l’assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell’utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato
  • le garanzie ricevute dai “Fondi di garanzia” (ad es. “Fondo di garanzia per le PMI” istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e “Fondo di credito per i nuovi nati”, istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185), quando la garanzia è rilasciata a seguito di una valutazione del merito creditizio del cliente
  • le controgaranzie a prima richiesta
  • le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione
  • le garanzie personali rilasciate dai soci in favore della società (di persone o di capitali)
  • impegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

  • le garanzie rilasciate ex lege, ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati (come, ad esempio, le garanzie che assistono i finanziamenti a sostegno dell’erogazione del TFR in busta paga previste dalla l. 190/2014 e le garanzie rilasciate nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid-19 come quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell’art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche); 
  • le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell’area di censimento della Centrale dei rischi;
  • i contratti di assicurazione del credito.

La segnalazione deve essere anche effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia. 

L’obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell’operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute – indicando nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo” – fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell’ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l’intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l’obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell’identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l’importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della cointestazione garante.

3.2 – Informazioni varie

Tutte le operazioni non ricondotte nelle precedenti sezioni di analisi, per la particolarità delle loro caratteristiche, vengono riportate nella sezione informazioni varie che ricomprende:

3.2.1 – Enti nuovi segnalanti

Rilevato l’aumento, rispetto al mese precedente, del numero di enti/intermediari bancari/finanziari segnalanti dati in CR.

3.2.2 – Enti non più segnalanti

Rilevata la diminuzione, rispetto al mese precedente, del numero di enti/intermediari bancari/finanziari segnalanti dati in CR.

3.2.3 – Richieste prima informazione

Rilevata, se disponibile il dettaglio informativo, la presenza di accessi alla CR da parte di enti/intermediari bancari/finanziari caratterizzati da qualsiasi natura degli accessi (non solo con causale 01 “richiesta concessione fido”).

3.2.4 – Debiti del censito ceduti a terzi

Rilevati in capo al soggetto censito ovvero al debitore ceduto, tutti gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall’intermediario segnalante con operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.


Le variabili di classificazione tipo attività e stato del rapporto sono opportunamente valorizzate (nel dettaglio richiamabile) al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti.

Nella variabile di classificazione censito collegato deve essere indicato il codice censito del soggetto cedente ovvero del creditore che ha ceduto gli importi all’intermediario segnalante.

3.2.5 – Crediti del censito ceduti a terzi

Rilevati in capo al soggetto censito ovvero al creditore cedente gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall’intermediario segnalante con operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. 

Le variabili di classificazione tipo attività e stato del rapporto sono opportunamente valorizzate (nel dettaglio richiamabile) al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti.

Nella variabile di classificazione censito collegato deve essere indicato il codice censito del soggetto ceduto ovvero del debitore.

3.2.6 – Operazioni effettuate per conto di terzi

Trattasi di finanziamenti erogati a valere sui fondi messi a disposizione da terzi soggetti di natura pubblica o similari (es. CDP, BEI, Finanziarie Regionali, ecc.).

L’intermediario opera in nome di un terzo soggetto e quindi si limita a svolgere per suo conto attività di tipo collaterale più avanti descritte.

Confluiscono quindi nella categoria di censimento i finanziamenti erogati dall’intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l’organo deliberante è esterno all’intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente le attività di tipo istruttorio , di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell’ente interessato.

L’eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell’intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria.

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall’intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l’assunzione di rischio da parte dell’intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa. 

In ogni caso non sono oggetto di segnalazione i finanziamenti erogati a valere su fondi di altri intermediari.

L’importo da segnalare nella classe di dati altri importi è pari all’ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

3.2.7 – Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex lege n. 130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l’intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest’ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. 

Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se:

  • nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa
  • il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell’ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti”
  • nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente. 

Se il cessionario è anch’esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell’operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto. 

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza. 

Limitatamente alle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni). 

3.2.8 – Segnalazioni da parte di società veicolo

Evidenza di segnalazioni in capo al soggetto censito da parte di SPV ovvero società veicolo per la cartolarizzazione di crediti a cui ceduti crediti (es. mutui) da parte di un intermediario in origine concedente l’operazione di finanziamento oggetto della cessione.

3.2.9 – Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento derivati finanziari i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. over the counter – OTC, mercati non soggetti al controllo di un’apposita autorità che li regolamenti) e le “operazioni con regolamento a lungo termine” posti in essere senza l’intervento di una controparte centrale; trattasi di contratti orientati a modificare l’esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d’interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l’acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato. Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Sono esclusi dalla rilevazione i derivati interni (c.d. internal deals).

Nella classe di dati valore intrinseco deve essere segnalato il fair value positivo dell’operazione, ovvero il credito vantato dall’intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione riconosciuti a fini prudenziali.

Negli accordi di compensazione rientrano anche quelli del tipo cross-product, aventi cioè ad oggetto derivati finanziari e creditizi. La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall’intermediario acquirente dell’opzione (c.d. holder) a nome del venditore dell’opzione (c.d. writer).

Nei derivati negoziati fuori borsa, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall’intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma. 

Le garanzie rilasciate dall’intermediario alle controparti centrali per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati regolamentati non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all’obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla controparte centrale, l’intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione (vedi legenda, sezione variabili di classificazione) “divisa” deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell’operazione (“euro” o “altre valute”). 

3.2.10 – Rettifiche alle segnalazioni

Evidenza di rettifiche effettuate, da uno o più intermediari, alle segnalazioni storiche.

3.2.11 – Rapporti contestati

Evidenza di rapporti oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L’esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

3.2.12 – Garanzie attivate con esito negativo

Evidenza di eventuali garanzie rilasciate dal soggetto censito nell’interesse di un terzo soggetto garantito che, in caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, sono state oggetto di attivazione/escussione infruttifero.

La segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute – indicando nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo” – fintanto che esiste il rapporto garantito.

Nell’ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l’intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

3.2.13 – Potenziali errate segnalazioni

Evidenza di potenziali errate segnalazioni da parte di uno o più intermediari bancari/finanziaria (es. accordato operativo minore dell’accordato).

3.2.14 – Appartenenza a cointestazioni

Al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela, la Centrale dei rischi rileva le obbligazioni assunte solidalmente da più soggetti in cointestazione.

L’Anagrafe dei soggetti identifica la relazione tra i soggetti solidalmente responsabili, attribuendo alla cointestazione un codice censito distinto da quello dei singoli cointestatari.

In questo modo è possibile collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna cointestazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte.

La Centrale dei rischi, inoltre, rileva i collegamenti che intercorrono fra:

  • il soggetto che rilascia garanzie all’intermediario e il soggetto, affidato dall’intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
  • il debitore ceduto e il soggetto cedente nell’ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
  • l’intermediario cedente e il soggetto cessionario nell’ambito di operazioni di cessione di crediti.
    Informazioni sulle cointestazioni e sui soggetti collegati vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella risposta a richieste di prima informazione.

3.2.15 – Segnalazioni CR europee

Evidenza di segnalazioni effettuate in capo al soggetto censito da parte di Banche Centrali di altri Stati Europei in particolare quelle riferibili a uno o più degli Stati aderenti al c.d. Memorandum of Understanding del 2010 che prevede lo scambio di dati e informazioni (al momento scarsamente granulari) in seno a una prima struttura di registro creditizio comune sovranazionale; il servizio è attivo in 14 paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna).

3.2.16 – Rilevazioni inframensili

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative sul cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti.

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni inframensili hanno una valenza informativa limitata nel tempo; esse, infatti, sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di “stato” o la regolarizzazione.

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela:

– la classificazione del soggetto a sofferenza;

– il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza).

La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l’ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione in bonis). L’informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza. L’informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.

Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile.

Pertanto:

– la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;

– il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell’ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di “stato” a sofferenza;

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l’“estinzione” dello stato di sofferenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).

Le segnalazioni sui cambiamenti di “stato” sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data dell’evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell’ultima rilevazione conclusa. In particolare, ricevono l’informazione gli intermediari che:

– avanzano richiesta di prima informazione, includendo nell’intervallo di tempo richiesto l’ultima data contabile elaborata; – hanno ricevuto;

– nel flusso di ritorno, tramite il servizio di informazione periodica o di prima informazione;

– la posizione globale di rischio riferita all’ultima data contabile;

– hanno a loro volta segnalato cambiamenti di “stato” successivi all’ultima data contabile sul medesimo soggetto.

La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato. A tal fine è considerata negativa anche l’informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni). Infatti le informazioni inframensili sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato l’evento.

Per la rilevazione inframensile delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, D.L. 70/2011) gli intermediari partecipanti devono segnalare le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti revolving. L’informazione va prodotta solo se riferita a finanziamenti che presentano ritardi di pagamento o sconfinamenti nelle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e va inviata entro 15 giorni dalla regolarizzazione o dal “rientro”. Sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti classificati a sofferenza.

La segnalazione è dovuta solo se il cliente:

– ha pagato tutte le rate scadute relative ad un finanziamento a scadenza;

– è rientrato dallo sconfinamento persistente relativo di un finanziamento revolving.

In caso di fidi revocati, la segnalazione della regolarizzazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla persistenza dello sconfinamento.

Non sono oggetto di segnalazione i pagamenti relativi a ritardi verificatisi e regolarizzati nello stesso mese. Nella segnalazione gli intermediari devono indicare se il cliente ha ripianato tutte o solo alcune linee di credito di una determinata tipologia di finanziamento (scadenza o revolving) che confluiscono nella medesima categoria di censimento. La segnalazione va effettuata con riferimento alle tre date contabili antecedenti quella del pagamento. Inoltre, il D.L. 70/2011 prevede che nel caso in cui vi sia un ritardo di pagamento di una sola rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni sulle regolarizzazioni e sui “rientri” sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all’ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento.

3.2.17 – Import

Dettaglio di tutte le operazioni di finanziamento all’importazione in essere in capo al soggetto censito.

3.2.18 – Export

Dettaglio di tutte le operazioni di finanziamento all’esportazione in essere in capo al soggetto censito.

3.2.19 – Operazioni in pool

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool (es. finanziamenti erogati da un gruppo di banche) sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze). 

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall’ente segnalante. In particolare, l’azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – azienda capofila”, la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – totale”, l’ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool. 

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento crediti per cassa: operazioni in pool – altra azienda partecipante, la quota di propria pertinenza.