Con l’approvazione definitiva del DDL 2483, artt. dal 30/ter al 30/sexies, la normativa di riferimento per la gestione della Crisi d’Impresa cambia ancora una volta.
Si delinea la possibile definitiva archiviazione dei sistemi di allerta e di emersione della crisi d’impresa previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza come da D. Lgs. 14/2019, ancor prima della loro attuazione.
Ci concentreremo, in particolare, sull’utilizzo della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
LE NOVITA’
Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 e convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
La nuova procedura rappresenta uno strumento d'ausilio alle imprese in crisi e si avvale di una piattaforma telematica di Unioncamere su cui si espleta in automatico la procedura volontaria finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” le aziende che pur strutturalmente sane versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario e per le quali, quindi, sussista oggettivamente una ragionevole possibilità di risanamento.
La piattaforma è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo (con accesso alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e alle diverse banche dati pubbliche disponibili) e l’altra riservata alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, qualora vi siano le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test sulla perseguibilità, o meno, del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, mediante l’osservazione di alcune specifiche regole, la continuità aziendale.
L’assistenza dell’esperto è uno dei punti cardine in quanto risultano importanti le sue competenze specifiche, la sua esperienza professionale e la sua capacità di mediazione, elementi da cui dipende il successo del procedimento.
L’esperto, soggetto terzo e indipendente, avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA



IL CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

IL RUOLO DELLA CENTRALE RISCHI NEL PROCESSO DI COMPOSIZIONE E SUA IMPORTANZA PREVENTIVA DELLA CRISI D’IMPRESA
Nell’applicazione della normativa sulla Composizione Negoziata (CON) appare chiaro che i dati disponibili in Centrale dei Rischi risultano senza dubbio tra quelli utili e strategici per la composizione della crisi, chiaramente in un contesto aziendale già deteriorato – pur se auspicabilmente recuperabile attraverso il procedimento stesso – ove l’archivio creditizio gestito da Banca d’Italia fornisce dettaglio della situazione di indebitamento verso il sistema bancario/finanziario.
I suddetti dati risultano peraltro oggi sempre più indispensabili in un contesto non solamente preventivo della crisi ma anche di corretta gestione finanziaria dell’impresa (compreso l’approccio “forward looking”) a supporto delle attività di pianificazione; il monitoraggio costante delle informazioni presenti in Centrale dei Rischi aiuta a far emergere eventuali criticità e tensioni nei rapporti creditizi e, in un ottica tipicamente di stampo “early warning” (come in uso presso il sistema bancario), risulta importante nel supportare efficacemente anche le attività di controllo sul bilancio da parte degli organi di vigilanza.