Considerata l’importanza, nel tempo crescente, che la CR riveste nei processi di valutazione e di monitoraggio del merito di credito bancario, rinnoviamo in 3 parti i concetti base sul tema.
Partiamo a dare una risposta alla domanda “Che cos’è la Centrale Rischi della Banca d’Italia e quale è il suo funzionamento?”.
Che Cosa è la Centrale Rischi (CR)
C’è una convinzione diffusa (potremmo identificarla anche quale leggenda metropolitana) per cui la Centrale Rischi (CR) sarebbe un archivio nel quale vengono iscritti i cattivi pagatori, una black list di fatto.
Nella realtà dei fatti, non ci stancheremo mai di ripeterlo, non è propriamente così.
La Centrale Rischi (CR) è anzitutto un sistema informativo della Banca d’Italia (e da essa gestito) che raccoglie informazioni dal sistema bancario/finanziario nazionale relativamente ai rapporti di credito e di garanzia in capo alla clientela.
Si tratta quindi di un archivio elettronico in cui confluiscono tutti i dati riferibili a rapporti creditizi ovvero nella sostanza informazioni sia positive che negative; tali informazioni possono essere utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie (es. società di leasing, società di factoring, ecc.) a supporto del processo di valutazione del merito di credito della clientela affidata o da affidare.
La CR ha l’obiettivo di:
migliorare il processo di valutazione del merito di credito, i dati della CR forniscono infatti la “storia creditizia” di un cliente, cioè la descrizione dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento;
innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
La CR favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole“: chi ha una buona “storia creditizia” è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori.

Come funziona?
Essere segnalati nella Centrale Rischi non è da considerarsi cosa di per sé problematica poiché gli intermediari (banche e società finanziarie in particolare) sono infatti tenuti normativamente a segnalare alla Banca d’Italia:
- tutti i clienti con un debito o una garanzia superiore ai 30.000 euro (indipendentemente dal fatto che si tratti di buono o cattivo pagatore)
- tutti i crediti in sofferenza e i crediti passati a perdita (nella sostanza per qualsiasi importo superiore a 250 euro).
Un credito viene definito in sofferenza esclusivamente nel caso in cui debitore versi in uno stato di insolvenza ovvero non sia in grado di saldare i propri debiti.
Si tratta quindi di un evento particolarmente grave e che si verifica solamente a seguito di prolungata difficoltà economica e non è quindi sufficiente il semplice ritardo nel pagamento di una rata di un finanziamento perché un debito venga definito come tale.
Chiunque, quindi, può essere segnalato in CR, non solo le aziende, le associazioni e gli enti pubblici ma anche le persone fisiche e gli organismi privi di personalità giuridica.
Inoltre, la segnalazione è effettuata anche nel caso di rapporti di coobbligazione o collegati quali le co-intestazioni, i rapporti di tipo garante-garantito e i rapporti di tipo cedente-ceduto.
Gli intermediari inviano le segnalazioni entro il 25 di ogni mese con riferimento alle informazioni relative al mese precedente (fatto salvo per alcune eccezioni) cessando di fatto nel momento in cui il debito scende sotto la soglia dei 30.000 mila euro o è totalmente estinto.

Come si accede ai dati?
Ogni soggetto segnalato ha diritto ad accedere gratuitamente ai propri dati raccolti in CR (delibera CICR del 29/03/1994 disponibile al seguente link di BANCA D'ITALIA
Per richiedere la propria Centrale Rischi è sufficiente:
- scaricare gli appositi moduli dal sito della Banca d’Italia e inviarli per posta o mediante PEC a una delle filiali della Banca d’Italia
- accedere al portale dei servizi on line della Banca d’Italia
La Centrale Rischi verrà resa disponibile al richiedente in formato PDF (in tempo reale se richiesta tramite portale on-line con riconoscimento tramite SPID/CNS) con dettaglio particolareggiato di tutte le operazioni segnalate e di tutti gli intermediari segnalanti.
Gli intermediari ricevono invece mensilmente la Centrale Rischi dei propri clienti.
Banca d’Italia, infatti, una volta ricevuti i dati da tutte le banche e le società finanziarie segnalanti, procede ad aggregare i dati rielaborando una posizione globale di rischio per ogni soggetto ovvero l’indebitamento complessivo in capo ad esso.
La posizione globale viene poi quindi comunicata, insieme alle posizioni dei soggetti eventualmente coobbligati, ai soli intermediari che hanno segnalato un’esposizione verso quel cliente mediante il c.d. flusso di ritorno che riporta i dati riferiti all’ultimo mese, in forma appunto aggregata ovvero senza il dettaglio dei singoli intermediari segnalanti e non declinato sulle singole operazioni.
Gli intermediari possono inoltre chiedere alla Banca d’Italia informazioni sui nuovi clienti che hanno avanzato richiesta di affidamento o di garanzia e, periodicamente secondo necessità, su quei clienti che beneficiano di concessioni sotto la soglia dei 30.000 euro; questa opportunità è denominata servizio di prima informazione.

Come Vengono trattati e gestiti i dati della Centrale Rischi?
Trattamento dei dati
E’ utile anzitutto considerare che per norma di legge sia gli intermediari che la Banca d’Italia sono esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per la comunicazione dei dati creditizi in capo alla clientela alla Centrale Rischi e per il loro trattamento.
Anche il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) non si sostituisce a tale normativa, per cui richiedere la cancellazione dei propri dati dalla Centrale Rischi appellandosi a tale norma sovranazionale non è possibile.
Diritto di accesso
In tale contesto però la Banca d’Italia in particolare non può divulgare i dati relativi ai soggetti segnalati a chiunque ne faccia richiesta. Oltre agli intermediari (per ragioni legate alla concessione del credito e più in generale per il mantenimento della stabilità del sistema al fine di evitare un far-west finanziario) solo i soggetti segnalati hanno diritto ad accedere e quindi a conoscere i dati registrati a proprio nome (ed eventualmente contestarli qualora fossero non corretti); non è infatti assolutamente consentito a soggetti terzi (fatte alcune eccezioni quali ad esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili o di s.r.l., i membri del collegio sindacale, il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede) accedere alle suddette informazioni.
Fine Segnalazione
Le segnalazioni alla Centrale Rischi si concludono nel momento in cui il credito di riferimento viene estinto oppure nel caso scenda sotto la soglia dei 30.000 euro (fatto salvo che fa fede, come limite di segnalazione, sempre l’eventuale posizione debitoria cumulata presso un intermediario e non la singola operazione). In questi casi, tuttavia, i dati storici permarranno visibili per un periodo massimo di 24/36 mesi (rispettivamente se i dati riferiti a persona fisica o persona giuridica).
Cancellazione delle segnalazioni negative
Come detto in precedenza la CR riporta sia informazioni positive che informazioni negative, quest’ultime possono essere di varia natura.
Sconfinamenti e crediti scaduti sono certamente segnalati e catalogati secondo logiche caratterizzanti diverse tipologie di anomalie andamentali ma rientrato anzitutto in uno schema segnaletico più ampio e non solo relativo a informazioni di tipo negativo.
Il problema che si pone è se la cancellazione totale sia compatibile con il quadro normativo europeo che pretende dagli intermediari la verifica del merito del credito: la risposta è negativa, anche se esistono alcuni margini a favore del cliente debitore.
In particolare, la segnalazione nella CR non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita al mese nel corso del quale il cliente estingue i propri debiti.
Gli intermediari possono però accedere alle informazioni storiche sulla relazione di credito con riferimento alle ultime 24/36 rilevazioni. Mentre i dati riferiti a scadenze anteriori escono invece dal circuito informativo a disposizione degli intermediari.
Rettifiche
L’unica casistica in cui è possibile richiedere la cancellazione o la correzione dei dati è causa un oggettivo errore nella segnalazione da parte degli intermediari. Per richiedere rettifica dei dati è necessario rivolgersi all’intermediario che ha trasmesso la segnalazione (e non direttamente alla Banca d’Italia), il quale, verificata la legittimità della richiesta, inoltrerà comunicazione di rettifica alla Centrale Rischi che provvederà a sua volta a trasmetterla a tutti gli intermediari interessati.
Nella seconda e prossima parte vedremo quali dati vengono segnalati e in che modo vengono valutati dagli intermediari bancari/finanziari.